Glossario

Traduzioni giurate/asseverate (con la prestazione del giuramento presso il Tribunale di Udine): traduzioni che vengono rese ufficiali attraverso un giuramento che viene prestato davanti ad un funzionario del tribunale, giudice di pace o notaio.
La traduzione giurata serve per la presentazione dei documenti alle autorità nazionali ed esteri.
Le marche da bollo richieste (attualmente del valore de euro 16) devono essere apposte ogni 4 facciate, compreso il verbale di giuramento, a partire della prima pagina della traduzione e devono essere annullate dal timbro. 


Legalizzazione (presso la procura di Udine, tramite l'applicazione dell'Apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961): avviene in seguito all’asseverazione (giuramento) ed è richiesta per la presentazione di documenti ad autorità estere. In questo caso, si procede alla legalizzazione della firma del funzionario o del notaio che ha controfirmato il verbale di asseverazione (verbale di giuramento).
La procedura di legalizzazione ha luogo attraverso l'apposizione della Postilla detta “Apostille”. Questa possibilità è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.

La postilla sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata o il consolato. In caso di richiesta da parte degli organi preposti, il documento originale deve contenere la postilla (applicata direttamente da parte delle autorità interne del paese d’origine del documento) per essere poi tradotto ed asseverato in Italia.
Ogni documento che deve essere presentato presso un’autorità, in una lingua differente della lingua originale nella quale è stato redatto, rende indispensabile la traduzione asseverata.